Unendosi al coro diffuso ma simile di Presidenti e Magistrati della Corte dei conti, la Procuratrice regionale della Corte dei conti del Piemonte Fernanda Fraioli, inaugurando il 10 marzo l’Anno giudiziario 2026 della Corte, ha bollato, duramente, uno dei punti più sconcertanti della Riforma della Corte dei Conti, introdotta con la legge n.1, in vigore dal 22 gennaio di quest’anno.
Prima della Riforma chi, amministrando malamente un’Amministrazione pubblica le procurava un danno finanziario o patrimoniale (perdite di denaro o di beni del patrimonio), doveva risarcirlo interamente all’Amministrazione, salvo che il Giudice della Corte dei conti gli avesse concesso qualche riduzione.
Con la nuova legge, chi ha procurato il danno anche con colpa evidente e provata risarcisce l’Amministrazione in una percentuale non superiore al 30% del valore del danno. In ogni caso, non superiore al doppio della retribuzione o indennità annua lorda percepite da chi ha causato il danno. Il restante 70% lo paga Pantalone, cioè tutti i cittadini.
Questa “novità assoluta” è stata giustificata in vari modi, anche “curiosi” (per esempio, la “firmite”, cioè la paura di firmare atti amministrativi che possono causare danni all’amministrazione), modi comunque, in generale, scarsamente condivisibili.
Si vedrà se convinceranno anche la Corte Costituzionale, chiamata per decidere la conformità ai vigenti principi generali del diritto anche del suddetto metodo risarcitorio.
La legge comunque ormai esiste e va applicata.
Trattandosi di fatti che interessano i cittadini che potrebbero essere costretti a mettere mano al portafoglio a totale loro insaputa,
fatti che non sempre trovano spazio nell’informazione corrente, possono essere utili alcune riflessioni al riguardo.
Giudice competente
La nostra Costituzione prevede che, quando ci siano perdite di denaro nelle casse delle amministrazioni pubbliche per cattiva gestione di chi le governa, oppure le perdite riguardino beni del patrimonio dell’ente (tecnicamente, la perdita si definisce “danno erariale”), il Giudice competente è la Corte dei conti.
La Corte svolge un processo simile a quelli degli altri tribunali, e verifica se ci siano responsabilità. Se ci sono, condanna a risarcire l’ente della perdita economica subita. Come detto, ora la Riforma prevede soltanto per un massino del 30% del valore della perdita subita.
Chi può causare un danno a una amministrazione pubblica
Tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro o di servizio con l’amministrazione:
amministratori e dirigenti;
dipendenti;
soggetti esterni all’amministrazione (consulenti, fornitori, concessionari, incaricati di un pubblico servizio e altri soggetti privati che operano nell’interesse dell’amministrazione).
Anche un soggetto privato può dunque rispondere per danno erariale, quando partecipa alla gestione di risorse pubbliche o si inserisce nell’organizzazione amministrativa.
Quando un’amministrazione pubblica può subire un danno economico
Se amministratori, dipendenti, o soggetti esterni prima specificati hanno comportamenti scorretti.
I comportamenti possono consistere in azioni (prendere una tangente per avvantaggiare un concorrente in una gara di appalto; assenteismo dal lavoro non previsto dalle norme), ma anche in omissioni (mancata attivazione, da parte di chi vi deve provvedere, per riscuotere tasse e altri contributi dovuti all’amministrazione).
Inoltre, occorre aggiungere che, negli anni, la nozione di danno si è evoluta: non è più soltanto una questione “ragionieristica” di conti che non tornano, ma è considerato danno ogni pregiudizio a beni che appartengono a tutti i cittadini. Cosicché l’azione o l’omissione può riguardare fatti riferiti a una amministrazione ma estendersi anche a un’area vasta di soggetti che hanno subito i pregiudizi.
Perché scatti l’obbligo di risarcire deve comunque esserci sempre un legame diretto tra l’azione del dipendente e la perdita subita dall’ente.
Quali oneri finanziari nascono per il cittadino nel pagare il 70% del danno
Illustrando le nuove percentuali del 30 e del 70 %, e riferendosi al 70 % del danno che dovrebbe ricadere sulle spalle di tutti i cittadini si fanno, di norma, esempi con importi minimi di danno. Se la Corte dei conti accertasse un danno del valore di 10.000 euro, condannerebbe l’autore del danno a risarcire al massimo 3.000 euro, restando gli altri 7.000 (od oltre) a carico della collettività. Ma se il danno è di importo rilevante, nascono grossi problemi.
Un esempio immediato lo offre proprio il Procuratore Generale della Corte dei conti Pio Silvestri. Nella sua Memoria del 26/06/2026 presentata a tutta la Corte riunita per emettere il parere sul Bilancio Generale dello Stato 2025, dedica notevole spazio alle frodi compiute nell’utilizzo di fondi assegnati dall’Unione Europea. Per contrastare queste frodi, gli Stati membri devono usare gli stessi strumenti di tutela degli interessi finanziari nazionali. Gli accertamenti delle frodi da parte della Corte dei conti italiana avvengono d’intesa con la Procura della Corte dei conti europea (EPPO).
Dice il Procuratore della Corte (pag. 94 della Memoria) che “anche nel 2025, l’Italia si conferma al primo posto, in assoluto, nell’ Unione Europea per numero di frodi e valore economico dei danni stimati che, al 31/12/2025, ammontano all’iperbolica cifra di 28,7 miliardi di euro”. Le frodi sono avvenute, in buona parte, nei fondi del PNRR e hanno riguardato, principalmente, appalti e frodi fiscali (soprattutto IVA).
Ancora il Procuratore annota (pag. 92 della Memoria) che la Commissione europea, nel 2025, ha applicato allo Stato italiano due pesanti sanzioni per un ammontare di 214.075.077,00 euro per carenze nei controlli nell’uso dei fondi europei. Dice il Procuratore: “Le sanzioni sono perdite per le finanze nazionali”.
Come si applicherebbe, in questi casi, la nuova norma sul risarcimento prevista dalla Riforma della Corte dei conti? Le percentuali del 70% di queste somme non sono da poco, e come le pagherebbero i cittadini, sicuramente a loro totale insaputa?
Conclusioni
Dice il proverbio: “Quando il gatto non c’è, i topi ballano”. È del tutto evidente che la diminuzione dello spauracchio del risarcimento del danno erariale non induce ad azioni più virtuose chi amministra la cosa pubblica. Basta scorrere le notizie giudiziarie di ogni giorno al riguardo per rendersene conto. Comunque, se viene scoperta e punita la “marachella”, ora Pantalone darà una grossa mano a risarcire il danno causato.
Una riflessione finale. Ma chi viene chiamato a governare un’amministrazione pubblica, non dovrebbe possedere lui e i suoi stretti collaboratori, quasi sempre scelti da lui, una professionalità tale da non temere alcuna “firmite”? Se esiste questa paura, c’è qualcosa che non va nella macchina delle nomine.





