Arte Oggi | 29 dicembre 2020, 07:43

Ma..se il nonno muore e in soffitta trovo un Van Gogh? Di Paolo Turati*

Come vengono computate le opere d'arte nelle eredità: aliquote e franchigie, peraltro in corso di ampio inasprimento in base a vari Disegni di Legge giacenti in Parlamento

Ma..se il nonno muore e in soffitta trovo un Van Gogh? Di Paolo Turati*

Lart. 1, d.lgs. n. 346 del 1990 (c.d. Testo unico delle imposte sulle successioni e donazioni, Tus), recita che “L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi”.

Sia in termini generali che in base al Tus il patrimonio lasciato agli eredi sarà quindi soggetto a tassazione. Di seguito le attuali aliquote e franchigie, peraltro in corso di ampio inasprimento in base a vari Disegni di Legge giacenti in Parlamento.

-4% sul valore complessivo dei beni ereditati che eccede la franchigia di euro 1 milione (per ciascun erede e/o legatario) se gli eredi e/o i legatari sono il coniuge o i parenti in linea retta del de cuius;

-6% sul valore complessivo dei beni ereditati che eccede la franchigia di euro 100.000,00 (per ciascun erede e/o legatario) se gli eredi e/o i legatari sono fratelli o sorelle del de cuius;

-6%, senza franchigia, se gli eredi e/o legatari del de cuius sono parenti entro il quarto grado diversi da fratelli e/o sorelle, affini in linea retta o affini in linea collaterale entro il terzo grado del de cuius;

-8%, senza franchigia, se gli eredi e/o i legatari del de cuius sono soggetti diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Inoltre, se eredi e/o legatari del de cuius sono soggetti portatori di handicap ai sensi dell’art. 5, l. n. 104 del 1992, è prevista una franchigia pari ad euro 1.500.000,00.

Nel caso in cui nell’attivo ereditario siano rinvenute opere d’arte, queste debbono essere computate nel suo calcolo secondo il criterio generale del valore di Mercato alla data dell’apertura della successione, secondo quanto di cui all’art. 19, co. 1, Tus, escluse le opere d’arte di rilevante interesse artistico e individuate agli artt. 1, 2 e 5, l. n. 1089 del 1939 e all’art. 36, d.P.R. n. 1409 del 1963, a condizione che tali beni siano stati sottoposti a vincolo in data anteriore rispetto all’apertura della successione. Queste opere vanno ad ogni modo inserite in un inventario da produrre al Mibact e allegato alla Dichiarazione di Successione e se vendute o esportate senza licenza e comunque senza consentire il diritto di prelazione statale entro il quinquennio verranno riprese nell’attivo ereditario con le relative liquidazioni da effettuare da parte degli eredi o dai legatari i quali, si ricorda, possono peraltro anche nei casi ordinari proporre allo Stato la cessione, in pagamento totale o parziale dell’imposta di successione, di “beni culturali vincolati o non vincolati e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni”.

L’art. 9, co. 2, Tus, prevede tuttavia che debbano considerarsi parte comprensiva dell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore globale netto eccedente le eventuali franchigie sopra indicate dell’asse ereditario, benchè i suddetti beni possano non essere stati dichiarati oppure dichiarati per un importo inferiore (ma ovviamente non nel caso dell’esistenza di inventario analitico redatto ex artt. 769 c.p.c. e ss. da cui emerga risulti l’esistenza per un importo diverso, che non può essere disatteso dall’Ufficio). Le conseguenze di tale presunzione sono le seguenti.

-se nella dichiarazione di successione non sono stati inseriti denaro, gioielli e mobilia, la base imponibile è maggiorata del 10%;

-se si sono dichiarati denaro, gioielli e mobilia per un importo inferiore al 10%, l’Ufficio maggiora l’imponibile del 10% ;

-se è stato dichiarato un importo maggiore, l’Ufficio non applica alcuna maggiorazione.

L’art. 9, co. 3, Tus specifica nel dettaglio il termine di “mobilia”, cioè il coacervo dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni, comprendendo di conseguenza anche le opere d’arte detenuti in casa dal de cuius, escludendo quindi caveau ed altri luoghi di custodia stanziale.

*Paolo Turati, doc. Economia degli Investimenti

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