lineaitaliapiemonte.it | 17 luglio 2019, 17:44

Pedone imprudente, rischia il danno e le beffe. Di Carlo Manacorda*

Tutti sono tenuti a rispettare le norme della circolazione stradale: ecco alcuni casi in cui i giudici potrebbero ritenere responsabile dell’incidente stradale anche il pedone che, passando dalla parte del torto, potrebbe non ottenere risarcimento dall'assicurazione pur in caso di danni

Pedone imprudente, rischia il danno e le beffe. Di Carlo Manacorda*

Se un automobilista o un motociclista investe un pedone, è sempre stato considerato
responsabile al cento per cento dell’incidente. Quindi, tenuto a risarcire interamente i
danni causati al pedone.
Una recente sentenza (Tribunale di Trieste, n. 380 del 07.06.2019) si aggiunge però ad
altre che, negli ultimi tempi, sembrano rendere meno rigida questa regola. I giudici hanno
cominciato ad attribuire una colpa parziale o totale dell’incidente anche al pedone quando,
sulla base delle prove e delle testimonianze portate dall’investitore, accertano che anche il
pedone, benché vittima, ha contribuito a causare l’incidente avendo tenuto comportamenti
imprudenti o scorretti.
Se l’incidente avviene perché il pedone, anche solo per distrazione, viola le norme della
circolazione stradale, oppure aggrava questa violazione parlando al cellulare (è il caso
della sentenza del Tribunale di Trieste), ha molte probabilità di essere ritenuto dal giudice
parzialmente o totalmente responsabile dell’incidente stradale (sempre nel caso di Trieste,
il giudice ha ritenuto il pedone responsabile dell’80% dell’incidente poiché, parlando al
cellulare mentre attraversava la strada, “ha tenuto una condotta in totale disprezzo delle
normali regole di prudenza”).
Naturalmente, anche il risarcimento dei danni si riduce, o addirittura non viene
riconosciuto, in conseguenza della percentuale di responsabilità attribuita al pedone. Ed è
inutile ricordare quanto le Compagnie di assicurazione, pur di non pagare o di pagare
meno, siano aggressive quando fiutano circostanze di questo genere. Vediamo alcune
situazioni dove i giudici potrebbero ritenere responsabile dell’incidente stradale anche il
pedone.
Tutti sappiamo che il Codice della strada stabilisce che i pedoni che vogliono attraversare
una strada devono passare sulle strisce pedonali. Se il pedone è investito sulle strisce o a
meno di un metro da queste, tutta la colpa è dell’investitore. Quando non ci sono le strisce
o queste distano più di 100 metri da dove si vorrebbe attraversare, il pedone può passare
al di là della strada soltanto seguendo una linea retta e non obliqua, e facendo la massima
attenzione per evitare situazioni di pericolo. Se attraversa la strada in diagonale e viene
investito, può anche essere ritenuto responsabile dell’incidente.
L’investitore che sta guidando secondo i limiti imposti dalla legge può anche non essere
ritenuto responsabile se il pedone attraversa la strada sulle strisce pedonali, ma
improvvisamente e di corsa. In questo caso, l’imprevedibilità dell’attraversamento mette
l’investitore nell’impossibilità di operare una manovra idonea a evitare l’investimento. Se
poi il pedone è fuori dalle strisce, l’investitore può anche non essere ritenuto responsabile
dell’incidente, come nel caso dell’investimento di una persona che si butta
improvvisamente in mezzo alla strada per inseguire il cane sfuggito al guinzaglio.
Nessuna responsabilità può essere attribuita all’automobilista o al motociclista che,
osservando i limiti di velocità, investe un pedone che attraversa un incrocio non
rispettando il semaforo rosso.
Analogamente, non è stato ritenuto responsabile dell’incidente un automobilista che,
viaggiando a velocità regolamentare, ha investito di notte un pedone ubriaco, vestito di
nero, che non aveva alcun segnale luminoso addosso e che camminava barcollando per
la strada.

Ed ancora, il conducente di un autoveicolo che procede prudentemente sulla strada
rispettando le regole della circolazione stradale, non è responsabile dell’incidente quando
il pedone gli appare improvvisamente davanti e a distanza così breve da rendere
inevitabile l’urto. Tanti casi dunque in cui il pedone potrebbe anche non ottenere un
risarcimento od ottenerlo soltanto parziale, quandanche avesse danni.
Il Codice della strada equipara poi ai pedoni i ciclisti che conducono a mano la bicicletta.
Quindi valgono anche per loro le norme sulla responsabilità o non responsabilità dei
pedoni. Ma, dice il Codice, anche i ciclisti come i pedoni “devono usare la comune
diligenza e la comune prudenza”, e la bicicletta deve essere condotta a mano anche
quando si attraversa una strada sulle strisce.
Anche soltanto ricordando queste semplici regole di comportamento si può evitare,
qualora si fosse vittima di incidenti stradali, di passare dalla parte del torto pur avendo
subito danni e di non ottenere il risarcimento atteso. In definitiva, di rischiare il danno e le
beffe.

*Carlo Manacorda, docente di Economia Pubblica ed esperto di bilanci dello Stato

Ti potrebbero interessare anche: